Circolare n. 15/2017 MiBACT sugli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica
Di seguito il testo della nota informativa del Ministero a prima lettura del D.P.R. del 13 febbraio 2017 n. 31 in vigore dal 6 aprile 2017
Nota informativa Ufficio legislativo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 11 aprile 2017, n. prot. 11688
Oggetto: decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, recante: "Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".
Sulla Gazzetta ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, entrato in vigore il giorno 6 aprile 2017.
Al riguardo, si fornisce qui di seguito, con preghiera di diffusione, una prima informativa di carattere generale delle nuove disposizioni, riservandosi di trasmettere ulteriori approfondimenti analitici con successivi atti, anche alla luce delle prime esperienze applicative e tenuto conto del fatto che la competente Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, anche su indicazione del Sottosegretario, Onorevole Ilaria Borletti Buitoni, delegata per il paesaggio, intende a breve convocare, entro la fine del corrente mese, un apposito incontro tematico, avente ad oggetto una prima disamina più analitica del regolamento, con i titolari degli uffici periferici competenti.
Una prima, ampia, informazione sul nuovo regolamento è contenuta nella analitica relazione illustrativa che lo accompagna, che è pubblicata sul sito del Ministero e che, comunque, per più agevole consultazione, si allega alla presente nota.
Il nuovo regolamento di semplificazione, relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, attua la previsione dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014. n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014. n. 164. Con tali norme il legislatore ha previsto che fossero adottate, con regolamento, disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali in materia di autorizzazione paesaggistica.
Gli allegati al regolamento attuativo della previsione di legge sopra riportata individuano 31 tipologie di interventi in aree vincolate escluse dall'autorizzazione paesaggistica (allegato A) e 42 tipologie di interventi di lieve entità sottoposte a procedura semplificata (allegato B). Il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata nei casi di interventi di lieve entità (allegato B) si conclude nel termine di 60 giorni (a fronte dei 120 giorni necessari per la procedura ordinaria, ridotti a 90 in caso di indizione della conferenza di servizi) con una semplificazione e riduzione degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese.
Il testo del regolamento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2016. È stato quindi sottoposto all'esame della Conferenza unificata che, in data 7 luglio 2016, ha espresso la prevista intesa. Successivamente, lo schema è stato trasmesso al Consiglio di Stato, che si è espresso in data 30 agosto 2016, e, infine, alle Commissioni parlamentari, 13" Senato e VIII Camera, che si sono espresse, rispettivamente, il 25 e il 26 ottobre 2016. Sullo schema di regolamento si è altresì pronunciato l'Osservatorio nazionale per il paesaggio in data 18 ottobre 2016, che si è espresso favorevolmente sulle proposte emendative acquisite in fase istruttoria. Il 20 gennaio 2017 il Consiglio dei Ministri si è espresso definitivamente sul testo regolamentare.
Particolare attenzione merita il regime di prima applicazione del decreto, con specifico riguardo ai profili di diritto intertemporale relativamente alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
In particolare, il regolamento, all'articolo 13, prevede l'efficacia immediata delle disposizioni di semplificazione nelle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adegueranno la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per quanto riguarda i procedimenti pendenti, in assenza di uno specifico regime transitorio, trova applicazione, trattandosi di norme procedurali, il principio generale tempus regit actum, in base al quale ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene adottato, con la conseguenza che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina saranno di regola assoggettati al nuovo regime, sia quelli concernenti interventi che permangono nel regime semplificato, sia quelli che dal regime ordinario passano a quello semplificato.
La declinazione applicativa di questo principio generale soffre tuttavia talune eccezioni, nei termini che qui di seguito si specificano, in ragione del particolare regime degli interventi, già sottoposti a regime semplificato, oggi liberalizzati (allegato A), nonché in ragione del diverso stadio di definizione raggiunto in concreto da ciascun procedimento.
Per il regime intertemporale, premesso che il regime semplificato non ha ricevuto variazioni sostanziali, salva una più chiara e netta scansione interna delle fasi endoprocedimentali, occorre infatti distinguere nettamente i casi in cui alla procedura semplificata subentra il regime di esonero dall'autorizzazione paesaggistica (allegato A) dai casi in cui al regime ordinario (articolo 146) subentra quello semplificato (allegato B).
A) Interventi ed opere esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica
L'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all'allegato "A" si applica in tutto il territorio nazionale a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (6 aprile 2017), fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale. In tal caso, a meno che non si tratti di interventi già autorizzati, le relative istanze saranno archiviate dall’Autorità procedente previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza dell'entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio che individua le tipologie di interventi liberalizzati.
B) Procedimenti già avviati e collocati, a seguito della preliminare valutazione operata ai sensi dell'articolo 4 del Dpr n. 139 del 2010, nell'ambito della procedura ordinaria, sottoposti, secondo il nuovo regolamento, a regime semplificato (ad esempio: voce B. 2: realizzazione o modifica di aperture esterne riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma i lettere a), b) e c) purché gli interventi siano realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del bene vincolato; voce B. 21: realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno; interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti, e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a) b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico— testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici). In tali casi occorre distinguere:
b 1) se la procedura in itinere ha superato i 60 giorni o è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il procedimento dovrà essere concluso in base al regime previgente, nel termine più lungo previsto dall'articolo 146; diversamente opinando, le valutazioni delle amministrazioni procedenti sarebbero costrette entro un termine (quello residuo rispetto ai 60 giorni propri della procedura semplificata) troppo esiguo e incompatibile con l'effettivo svolgimento della funzione di tutela. Riguardo agli effetti dell'inutile decorso del termine endoprocedimentale riservato alla Soprintendenza per la pronuncia del parere vincolante (45 giorni ex articolo 146; 20 giorni ex articolo 11 del Dpr n. 31 del 2017), deve ribadirsi quanto già chiarito con la precedente nota di questo Ufficio n. prot. 27158 del 10 novembre 2015, allegata alla circolare n. 40 del 20 novembre 2015 di codesto Segretariato generale, che in entrambi i casi opera il silenzio-assenso tra pubbliche Amministrazioni già in forza diretta dell'articolo 3 della legge n. 124 del 2015, che ha inserito nella legge n. 241 del 1990 il nuovo articolo 17-bis;
b2) nei casi in cui l'amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento, per ragioni di economia dei mezzi giuridici, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di continuità amministrativa, si ritiene che il procedimento debba essere concluso ai sensi dell'articolo 146 del Codice;
b3) nei casi in cui l'istruttoria non si sia ancora conclusa o non abbia comunque ancora portato alla trasmissione della proposta alla Soprintendenza da parte dell'amministrazione procedente, si applica il regime semplificato previsto dal nuovo regolamento, purché siano garantiti i termini previsti dal nuovo regolamento.
C) Procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti al regime autorizzatorio semplificato (ad esempio: voce B.12: interventi di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti compresi gli impianti di pubblica illuminazione; interventi relativi a linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze): in tali casi, il nuovo regime semplificato non presenta differenze sostanziali rispetto a quello configurato dal Dpr 139 del 2010, salvo che per una diversa scansione interna dei termini (non perentori) stabiliti per ciascuna fase nell'ambito dei 60 giorni complessivi entro cui il procedimento autorizzatorio deve essere concluso. Non appare, pertanto, necessario distinguere se la procedura debba essere conclusa ai sensi del Dpr n. 139 del 2010 o del Dpr n. 31 del 2017. Restano, tuttavia, da approfondire le conseguenze derivanti dal parziale decorso dei termini, entrambi qualificati come tassativi dall'articolo 11, dati all'Amministrazione procedente (ridotti da trenta a venti giorni) per la trasmissione della proposta al Soprintendente, e a quest'ultimo per l'espressione del parere vincolante (ridotti da venticinque a venti) atteso il conseguente formarsi, in caso di inerzia, nel solo caso del termine stabilito per il Soprintendente, del silenzio-assenso.
Al riguardo, per gli stessi motivi sottesi alle ipotesi sub 1) e sub 3), appare ragionevole applicare il nuovo regolamento nei casi in cui, tanto per l'amministrazione procedente che per il Soprintendente, siano comunque garantiti interamente i nuovi termini rispettivamente previsti.
- Visite: 4433