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Interdittive antimafia. No Automatismi

Consiglio di Stato, III°, Sentenza  del 17.01.2024 n. 552 - Rel. Pescatore, Presidente Greco 

Massima 

Per la valida emissione di una informazione antimafia, la quale non ha carattere vincolato o automatico nemmeno a fronte di condanne per delitti-spia (e, quindi, a fortiori in caso di semplice rinvio a giudizio), il Prefetto deve necessariamente tenere in conto - ed è questo il tratto, imprescindibile, di doverosità - l’emissione o, comunque, il sopravvenire di un provvedimento giurisdizionale, nel suo valore estrinseco, tipizzato dal legislatore, di fatto sintomatico di infiltrazione mafiosa a fronte di uno dei delitti-spia, previsti dall’articolo 84, comma 4, lettera a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; ma deve nel contempo - ed è questo il tratto, immancabile, di discrezionalità - effettuare anche un autonomo apprezzamento, nel loro contenuto intrinseco, delle risultanze penali, senza istituire un inammissibile automatismo tra l’emissione del provvedimento giurisdizionale e l’emissione dell’informativa ad effetto interdittivo.

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Accesso agli atti in materia di interdittiva Antimafia

 

 

CONSIGLIO DI STATO , III, Sentenza   del 01.08.2022 n. 6768 – Rel. Pescatore – Presidente Maruotti

Massima

In tema di accesso agli atti di una interdittiva antimafia è illegittimo il filtro operato  dalla prefettura in base a una valutazione di ininfluenza sulla prevenzione disposta, in quanto le cause ostative all’accesso hanno un carattere tendenzialmente  tassativo  e l’utilità dei documenti consiste nella “pertinenza” alla tutela  giurisdizionale dell’interessato e non nella utilità ad una pronuncia favorevole allo stesso. Diversamente  si attribuirebbero al giudice sull’accesso  compiti cognitori  sconfinanti  nel giudizio avverso il provvedimento  prefettizio.

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L’accesso in materia ambientale - profili soggettivi e oggettivi

Massima 

T.A.R. Lazio, Sezione di Latina, 24.12.2018 n. 663

Se è vero che l'art. 3, d.lgs. n. 195 del 2005 chiarisce che, sotto il profilo soggettivo  le informazioni ambientali spettano senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse – da considerare in re ipsa  - è, del pari vero che (profilo oggettivo) l’istanza non può essere proposta a fini genericamente ispettivi, occorrendo specifica individuazione di matrici ambientali e dell’incidenza concreta della misura amministrativa, in positivo (tutelandoli) o in negativo (compromettendoli) sugli elementi o sui fattori ambientali come individuati ai nn. 1 e 2 dell’art. 2 d.lgs. n. 195/2005. 

(con riferimenti in sentenza a Cons. St., sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5571Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2003, n. 816; Tar Sicilia, Catania, sez. I, 11 gennaio 2006, n. 11 Cons. Stato, 16 febbraio 2007, nn. 668,669,670)

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L'Interdittiva antimafia e rapporti pregressi con la P.A.

Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Siciliana, n. 3 del 04.01.2019

Massima 

L'incapacità giuridica derivante dall'interdittiva antimafia a termini dell'Adunanza Plenaria n. 3/2018, non può valere per i rapporti esauriti o che sarebbero dovuti esserlo da tempo e che non lo sono stati per ragioni imputabili alla pubblica amministrazione. Se così non fosse i ritardi e le inefficienze dell’azione amministrativa sarebbero premiati e persino incentivati, ledendo le garanzie fondamentali delle parti private e contribuendo a determinare un senso di incertezza e di insicurezza, nei traffici commerciali e nella serietà degli impegni giuridici, che concorre a definire il grado di “legalità” di un Paese e che potrebbe non essere di minor danno dell’insicurezza e del pericolo intollerabilmente originati e alimentati dal fenomeno e dal metodo mafioso.

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Finalità del soccorso istruttorio

Massima

Consiglio di Stato, Sez.V, n. 2180 del 10.04.2018

L’istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell’interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili, quindi la procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all’amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario.

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