L’accesso in materia ambientale - profili soggettivi e oggettivi
Massima
T.A.R. Lazio, Sezione di Latina, 24.12.2018 n. 663
Se è vero che l'art. 3, d.lgs. n. 195 del 2005 chiarisce che, sotto il profilo soggettivo le informazioni ambientali spettano senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse – da considerare in re ipsa - è, del pari vero che (profilo oggettivo) l’istanza non può essere proposta a fini genericamente ispettivi, occorrendo specifica individuazione di matrici ambientali e dell’incidenza concreta della misura amministrativa, in positivo (tutelandoli) o in negativo (compromettendoli) sugli elementi o sui fattori ambientali come individuati ai nn. 1 e 2 dell’art. 2 d.lgs. n. 195/2005.
(con riferimenti in sentenza a Cons. St., sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5571Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2003, n. 816; Tar Sicilia, Catania, sez. I, 11 gennaio 2006, n. 11 Cons. Stato, 16 febbraio 2007, nn. 668,669,670)
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