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Legittimazione delle associazioni di categoria - Limiti

Massima

T.A.R. Lazio- Latina, Sez. I, n. 191 del 30.03.2018

 

 Le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto solo quando venga invocata la violazione di norme poste a tutela dell' intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati.

Sentenza

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 616 del 2017, proposto da 
Confartigianato Sede Provinciale di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Taglienti e Mario Salomone, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Frosinone, via America Latina 115; 

contro

Comune di Ceccano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cocco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietrantonio Rizzo in Latina, via Montesanto 46; 

per l'annullamento

previa sospensiva,

della delibera n. 141 del 13.6.2017, pubblicata il 16.6.2017, emanata dalla Giunta del Comune di Ceccano;

di ogni altro atto alla stessa collegato, presupposto e conseguenziale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceccano;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Visto, il ricorso notificato l’11 settembre 2017 e depositato il successivo giorno 13 con cui la Confartigianato Sede Provinciale di Frosinone ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale la Giunta Comunale di Ceccano – richiamate le criticità manifestate dall’attuale ubicazione del mercato settimanale ambulante per il commercio su aree pubbliche nelle giornate del mercoledì e del sabato, e ritenuto opportuno di intervenire per migliorare la fruibilità del mercato da parte dei consumatori e potenziare l’offerta esistente da parte degli operatori economici, “invertendo una tendenza che negli ultimi anni ha visto l’abbandono di numerosi operatori su aree mercatali comunali a favore di altri territori” – ha deliberato di disporre, in via sperimentale, il trasferimento del mercato settimanale del mercoledì e del sabato in ordine al settore alimentare e non alimentare, secondo quanto contenuto nella allegata planimetria;

Considerato, che la ricorrente – paventando la lesività del provvedimento impugnato per le categorie commerciali interessate dalla dislocazione del mercato e, in particolare, per i titolari di esercizi commerciali fissi ubicati in via San Sebastiano (ove attualmente si svolge il mercato) che vedrebbero sviata la propria clientela – a sostegno del gravame deduce censure di violazione di legge (L. 241/90; art. 28 comma 14 D.lgs 114/98; art. 33 L.R. 33/99) ed eccesso di potere sotto diversi profili, lamentando:

a) la mancata preventiva indizione da parte del Comune resistente della conferenza di servizi;

b) la mancata convocazione ed audizione delle associazioni di categoria interessate e maggiormente rappresentative;

c) la carenza dello studio di fattibilità e l’insufficienza del generico richiamo allo stesso;

d) l’inidoneità delle planimetrie allegate;

Visto, l’atto di costituzione depositato il 2 ottobre 2017, con cui il Comune di Ceccano ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente;

Ritenuto, in via preliminare che coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente;

Considerato, che come dedotto dal Comune resistente, gli imprenditori e gli ambulanti che la Confartigianato, nella specie assume di rappresentare unitariamente in realtà sulla questione dello spostamento del mercato possono avere posizioni contrapposte, come risulta dalla nota allegata (doc. n. 2), in cui i commercianti e residenti, le Associazioni di Categoria, gli ambulanti, hanno chiesto al Comune di Ceccano, in data 17.2.2016 lo spostamento del mercato nella sede originaria di Piazza 25 luglio, dove appunto il Comune ha deciso di trasferirlo in via sperimentale;

Ritenuto, secondo la giurisprudenza consolidata sul tema che “Le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto solo quando venga invocata la violazione di norme poste a tutela dell' intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati; ed invero, se si riconoscesse all'associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi, si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale in violazione dell'art. 81 c.p.c. secondo cui nessuno può fare valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui se non nei casi espressamente previsti dalla legge” (ex multis Consiglio di Stato sez. III 7 marzo 2012 n. 1301);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché la Confartigianato, odierna ricorrente, ha proposto un’azione giurisdizionale non diretta a censurare la violazione di norme poste a tutela dell'intera categoria, ma vertente su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti;

Ritenuto, che le spese devono seguire la soccombenza;

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