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Permesso di costruire per silenzio

Massima

T.A.R. Lazio- Latina, Sez. I, n. 188 del 30.03.2018

Sulla domanda di permesso di costruire deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell'art. 20, comma 8, T.U. 6 giugno 2001 n. 380, una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni (ossia 60 giorni per la conclusione dell'istruttoria più 30 o, in caso di preavviso di rigetto, 40 giorni per la determinazione finale), senza che sia stato opposto motivato diniego, salvo eventuali sospensioni dovute a modifiche progettuali o sussistenza di vincoli idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.

Sentenza

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
Soc. Se.Cos. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via L. Farini n. 4; 

contro

Comune di Fondi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniel Ferraro, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Latina, via A. Doria, 4; 

per l'accertamento

del silenzio assenso formatosi sulla richiesta di rilascio di permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso, senza opere, da artigianale a commerciale, di un fabbricato sito in Fondi in Via Diversivo Acquachiara s.n.c., assunta al prot. del Comune di Fondi al n. 49835/A del 14.11.2014;

in subordine, per l’accertamento

del silenzio inadempimento, con conseguente condanna dell’Amministrazione all’emissione di un provvedimento espresso.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fondi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 7 marzo 2016 e depositato il successivo giorno 15, la soc. SE.COS s.r.l., premesso di avere presentato al Comune di Fondi in data 14.11.2014 una richiesta di permesso di costruire assunta al prot. 49835/A per il cambio di destinazione d’uso, senza opere, da artigianale a commerciale, di un fabbricato – assentito con p.d.c. n. 2127 dell’1.6.2009 – sito in Fondi in Via Diversivo Acquachiara s.n.c., ha proposto ricorso per l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza in argomento o, in subordine, per l’annullamento del silenzio inadempimento.

2) Con motivi aggiunti notificati il 7 giugno 2016 e depositati il successivo giorno 30 la ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 13265/P del 31.3.2016 col quale il dirigente del Settore n. 4 ha rigettato l’istanza in argomento con la motivazione che “l’intervento è in contrasto con quanto disposto dall’art. 14 delle NTA in relazione al cambio di destinazione d’uso da attività artigianale a commerciale, e con quanto disposto dalla L.R. n. 38/99 ai fini dell’utilizzazione come area parcheggio della porzione di lotto ricadente in zona agricola di PRG.

3) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Formazione del provvedimento tacito di rilascio del titolo abilitativo. Violazione dell’art. 21 quinques e nonies della L. 241/90.

Sull’istanza della ricorrente si è formato il silenzio accoglimento ai sensi dell’art. 20 D.P.R. 380/01, e l’Amministrazione ha emesso il diniego senza previamente annullare in autotutela tale atto; in ogni caso, volendo qualificarlo come annullamento implicito dell’assenso, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione delle norme in tema di esercizio del potere di autotutela.

II) Violazione dei principi in materia di commercio e della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Erronea applicazione del vigente PRG e dell’art. 14 NTA. Eccesso di potere sotto diversi profili.

Il PRG del Comune di Fondi non individua alcuna area in cui è possibile insediare attività commerciali.

L’art. 14 delle NTA nell’ambito degli impianti produttivi consente costruzioni con destinazione industriale e artigianale, con assoluta esclusione dei soli edifici a destinazione residenziale; pertanto, l’assenza di una norma espressa e diretta che consente l’insediamento di edifici commerciali secondo le previsioni del PRG rende illegittimo il provvedimento di rigetto, anche perché la zona in cui ricade l’immobile è perfettamente compatibile con la destinazione commerciale, in conformità ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 38 del 2013 di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura.

4) Con atto depositato il 12 agosto 2016, si è costituito in giudizio il Comune di Fondi contestando, in particolare, la formazione del silenzio assenso sull’istanza della ricorrente in ragione del mancato pagamento del contributo di costruzione.

5) Alla pubblica udienza del 22 marzo 2018, la causa è stata riservata per la decisione.

6) Il ricorso è fondato.

7) Coglie nel segno il motivo col quale la ricorrente afferma essersi perfezionato il silenzio accoglimento sulla domanda di permesso di costruire presentata il 14.11.2014.

8) L’art. 20 comma 8 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che “Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

9) La ricorrente ha presentato una domanda corredata della documentazione necessaria per un cambio di destinazione d’uso, da artigianale a commerciale, senza esecuzione di opere edilizie, in zona destinata dal PRG a industriale e artigianale, priva di vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.

Pertanto, non vi erano nel caso di specie fattori preclusivi della formazione del silenzio accoglimento.

10) Sul punto, la giurisprudenza è costante nello spiegare che “Al procedimento di rilascio del permesso di costruire è applicabile la disciplina del silenzio-assenso, sicché, una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni (ossia 60 giorni per la conclusione dell'istruttoria più 30 o, in caso di preavviso di rigetto, 40 giorni per la determinazione finale), senza che sia stato opposto motivato diniego, salvo eventuali sospensioni dovute a modifiche progettuali od interruzioni dovute ad integrazioni documentali, sulla domanda di permesso di costruire deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell'art. 20, comma 8, T.U. 6 giugno 2001 n. 380. Di conseguenza, è illegittimo il provvedimento di diniego emesso dal Comune dopo la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta del permesso di costruire” (ex multis T.A.R. Calabria Catanzaro sez. II 18 novembre 2016 n. 2259).

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune resistente, il mancato pagamento del contributo di costruzione, non preclude l’obbligo di rilascio del permesso di costruire, né la formazione del silenzio accoglimento.

Le somme dovute a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono soggette all'ordinario termine decennale di prescrizione, il quale decorre dalla data del rilascio del titolo edilizio in sanatoria ovvero della formazione del silenzio-assenso sulla relativa domanda, e ciò coerentemente con la constatazione che è il rilascio stesso del titolo edilizio ad essere il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del suo beneficiario di corrispondere quanto determinato a titolo di contributo, in linea col dato normativo contenuto, ora, nell'art. 16 commi 1-3 d.P.R. n. 380 del 2001. (cfr. T.A.R. Campania Napoli sez. II 21 febbraio 2013 n. 969).

11) Infine, con riguardo all’area da destinare a parcheggio, risulta incomprensibile l’eccezione formulata dal Comune nel provvedimento impugnato, posto che tale destinazione era stata già assentita con il p.d.c. n. 2127 dell’1.6.2009 relativo al fabbricato oggetto dell’odierna istanza di cambio di destinazione d’uso.

Né il Comune ha controdedotto su tale affermazione.

12) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

13) Le spese seguono la soccombenza.

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