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Oneri della sicurezza - Nuovo codice - Soccorso Istruttorio

 

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T.A.R. CAMPANIA – Napoli, Sezione VIII°, - sentenza del 3 ottobre 2017 n. 4611

Massima 

Nuovo Codice degli appalti – L’omessa indicazione degli oneri della sicurezza non comporta di per sè l’esclusione dalla gara  

Anche nel vigore  del nuovo codice dei contratti pubblici  di cui al  D.Lgs. n. 50/2016 è applicabile il principio espresso  dall’Adunanza Plenaria  n.19/2016, secondo cui la mancata indicazione degli oneri di sicurezza, ora prescritta dall’art. 95 co. 10 del Codice , non giustifica l’esclusione dalla gara tutte le volte in cui non è in discussione  la loro concreta inclusione nel prezzo ma solo la relativa specificazione nella dichiarazione di offerta, trattandosi di una carenza  non essenziale da ammettere a soccorso istruttorio  ex art. 80 co.  9 del Codice

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