Oneri della sicurezza - Nuovo codice - Soccorso Istruttorio
T.A.R. CAMPANIA – Napoli, Sezione VIII°, - sentenza del 3 ottobre 2017 n. 4611
Massima
Nuovo Codice degli appalti – L’omessa indicazione degli oneri della sicurezza non comporta di per sè l’esclusione dalla gara
Anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 è applicabile il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n.19/2016, secondo cui la mancata indicazione degli oneri di sicurezza, ora prescritta dall’art. 95 co. 10 del Codice , non giustifica l’esclusione dalla gara tutte le volte in cui non è in discussione la loro concreta inclusione nel prezzo ma solo la relativa specificazione nella dichiarazione di offerta, trattandosi di una carenza non essenziale da ammettere a soccorso istruttorio ex art. 80 co. 9 del Codice
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