Interdittive antimafia. No Automatismi
Consiglio di Stato, III°, Sentenza del 17.01.2024 n. 552 - Rel. Pescatore, Presidente Greco
Massima
Per la valida emissione di una informazione antimafia, la quale non ha carattere vincolato o automatico nemmeno a fronte di condanne per delitti-spia (e, quindi, a fortiori in caso di semplice rinvio a giudizio), il Prefetto deve necessariamente tenere in conto - ed è questo il tratto, imprescindibile, di doverosità - l’emissione o, comunque, il sopravvenire di un provvedimento giurisdizionale, nel suo valore estrinseco, tipizzato dal legislatore, di fatto sintomatico di infiltrazione mafiosa a fronte di uno dei delitti-spia, previsti dall’articolo 84, comma 4, lettera a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; ma deve nel contempo - ed è questo il tratto, immancabile, di discrezionalità - effettuare anche un autonomo apprezzamento, nel loro contenuto intrinseco, delle risultanze penali, senza istituire un inammissibile automatismo tra l’emissione del provvedimento giurisdizionale e l’emissione dell’informativa ad effetto interdittivo.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale - omississ- , proposto dalla società-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e l’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023, il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con ricorso al TAR Napoli integrato da tre serie di motivi aggiunti e definito con la pronuncia n. -OMISSIS- qui gravata, l’odierna appellante ha impugnato il provvedimento del 29 ottobre 2021 con cui la Prefettura di Caserta le ha negato il rinnovo dell’iscrizione nelle white list per le categorie dell’estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti e di noli a freddo e a caldo di macchinari, nonché gli atti ad esso conseguenti e connessi, ivi compresa la nota ANAC n. -OMISSIS- relativa alla segnalazione del diniego e all’inserimento nel Casellario informatico dell’annotazione ivi riportata.
- Il provvedimento Prefettizio trae argomento, essenzialmente, dal rinvio a giudizio disposto dal Tribunale di Napoli il 18 febbraio 2021 nei confronti di -OMISSIS-, già amministratore e oggi socio unico -OMISSIS-, imputato per i reati di cui agli artt. 81 c.p., 110 c.p., 319 c.p., 321 c.p. e 416 1 bis c.p..
- Va precisato che in epoca antecedente all’emissione del diniego di iscrizione nelle white list (29 ottobre 2021) la società-OMISSIS-
-- in data 9 aprile 2018 era stata attinta da un provvedimento interdittivo, poi annullato dalla sentenza n. -OMISSIS- di questa Sezione del Consiglio di Stato;
-- in data 18 luglio 2019 era stata ammessa al controllo giudiziario ex art. 34 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel corso del quale era stata approvata la nomina dei nuovi organi sociali e convalidato il rafforzamento della vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001;
-- aveva visto concludersi senza criticità il previsto periodo di controllo, durato un anno e mezzo, come attestato dal decreto del Tribunale della Prevenzione di -OMISSIS- del 15 febbraio 2021.
- Proprio alla luce degli esiti favorevoli del controllo, in data 10 febbraio 2022 alla società era stato negata dal medesimo Tribunale della Prevenzione l’ammissione ad un ulteriore periodo di controllo giudiziario, stante l’assenza del pericolo di infiltrazione e di elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati, con esito positivo, nel decreto del 15 febbraio 2021.
- Nel giudizio di primo grado, la società ricorrente ha eccepito sotto diversi profili l’asserita carenza e la superficialità dell’istruttoria condotta dalla Prefettura, in quanto a suo dire fondata su un automatismo valutativo volto a desumere la prognosi di contaminazione mafiosa dal solo rinvio a giudizio del detentore unico delle quote sociali per uno dei cd. reati “spia” elencati dall’art. 84, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (a mente del quale le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, di cui al comma 3, sono desunte, fra l’altro, «dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all’articolo 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356»).
5.1. Non solo, a detta della ricorrente, sarebbe mancata una pertinente e motivata valutazione del pericolo di contaminazione criminale, non essendo questo desumibile ex se dal decreto di rinvio a giudizio per un cosiddetto reato “spia” (peraltro, erroneamente riferito nell’atto prefettizio all’art. 416-bis c.p. in luogo dell’art. 416-bis.1 c.p., quest’ultimo non richiamato dall’art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159/2011 e dall’art. 51, co. 3-bis, c.p.p.); ma, proprio per effetto del travisato automatismo, sarebbe sfuggita alla Prefettura la rilevanza di tutte le residue risultanze istruttorie quali quelle ritraibili dagli esiti del controllo giudiziario, dalla pronuncia del Tribunale del Riesame dell’11 febbraio 2020 di annullamento della misura cautelare, confermata dalla Corte di Cassazione con provvedimento del 3 febbraio 2021, e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5312/2021 di annullamento dell’interdittiva emessa nel 2018.
5.2. Quanto all’indagine penale, essa concerne imputazioni risalenti al 2012, ascritte a soggetto che, essendo oggi solo titolare delle quote sociali, non ha più il potere di interferire sull’impresa e rispetto al quale non sussisterebbero - a detta della ricorrente - concreti elementi in grado di far supporre che egli abbia mai operato tentativi di ingerenza e condizionamento nella gestione della società, peraltro affidata ad un nuovo vertice selezionato sotto il controllo del Tribunale della prevenzione.
- L’odierno grado di giudizio - nel quale si sono costituiti, per resistere alle istanze di parte appellante, il Ministero dell’Interno, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e l’Ufficio territoriale del Governo di Caserta - è transitato per la fase cautelare, conclusasi con la reiezione sia dell’istanza ex art. 98 c.p.a. (ordinanza n. 2445/2023) che dell’istanza di revoca ex art. 58 c.p.a. del provvedimento cautelare (ordinanza n. -OMISSIS-), ed è infine giunto in decisione all’udienza pubblica del 19 dicembre 2023.
- I primi tre motivi di appello investono proprio i passaggi della decisione di primo grado attraverso i quali il T.A.R., dopo aver depotenziato l’erroneo riferimento contenuto nell’atto prefettizio all’art. 416-bis in luogo dell’art. 416-bis 1 c.p. (trattandosi comunque di aggravante prevista per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis o al fine di agevolare l’attività delle associazioni criminali, quindi indissolubilmente collegata al 416 bis c.p. richiamato dall’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011), ha conferito rilievo dirimente al disposto rinvio a giudizio dell’ex amministratore e attuale socio unico, reputandolo elemento fondante una presunzione legale del rischio di infiltrazione in grado di rendere recessive le ulteriori risultanze istruttorie, ivi comprese quelle ritraibili dal buon esito del controllo giudiziario.
7.1. L’appellante contesta come errato l’incipit del ragionamento del T.A.R. - in quanto a suo dire l’art. 84 d.lgs. n. 159/2011 non reca alcuna presunzione legale per nessuna ipotesi c.d. spia (come riconosciuto tra le altre da Cons. Stato, sez. III, n. 5043 del 2021, n. 5770 del 2021 e n. 7890 del 2021) - e, sulla base di tale premessa, tenta di rovesciare la trama argomentativa della pronuncia impugnata, valorizzando le risultanze istruttorie del controllo giudiziario in quanto queste già tenevano conto dell’imputazione del 18 marzo 2021, dell’allontanamento dai ruoli gestionali del socio unico (con decreto del 3 giugno 2020) e del rafforzamento delle misura di vigilanza ex d.lgs. n. 231 del 2001. Dunque, la sola sopravvenienza temporale del rinvio a giudizio, disposto per fatti già noti e valutati dal Tribunale della Prevenzione, non potrebbe conferire a dette circostanze storiche alcun connotato di decisiva e determinante novità.
7.2. Sempre a detta della parte appellante, il T.A.R. avrebbe errato anche nel non considerare:
(i) che il diniego prefettizio non contiene alcuna menzione dell’ulteriore imputazione del sig. -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 353 c.p. (al contrario valorizzata nella pronuncia di primo grado) e neppure una puntuale disamina delle condotte contestate nel provvedimento di rinvio a giudizio, provvedimento mai materialmente acquisito dalla Prefettura ma solo menzionato nelle due note dei C.C. di Caserta, del 10 novembre 2020 e del 6 settembre 2021 (riepilogative delle sole ipotesi normative, tra cui l’errato riferimento all’art. 416 bis c.p.) a loro volta richiamate nell’atto prefettizio;
(ii) che i provvedimenti del Tribunale della Prevenzione, lungi dal rilevarne l’occasionalità, hanno escluso in radice il pericolo di infiltrazione, diversamente da quanto riportato nella sentenza qui impugnata;
(iii) che la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- valorizza la previsione del controllo giudiziario ed esprime un giudizio di efficienza delle misure disposte nel corso dello stesso a far data del 3 giugno 2020.
- A questa prima serie di motivi, seguono quelli riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., a mezzo dei quali l’appellante, oltre a rinnovare deduzioni già innanzi riportate:
-- ribadisce il supposto travisamento da parte del T.A.R. del contenuto del decreto ammissivo al controllo giudiziario il quale, lungi dall’avere accertato un’agevolazione occasionale, avrebbe in realtà “recisamente escluso” “un rischio infiltrativo” e disposto la procedura del controllo in “funzione protettiva”, come rilevato dalla citata sentenza n. 5312/2021 al punto 10.3;
-- lamenta la mancanza di una considerazione attualizzata del pericolo infiltrativo, rapportata alla risalenza temporale dei fatti di possibile rilevanza penale (2012), alla sopravvenuta predisposizione di un nuovo sistema di governance della società e ad una valutazione in concreto delle condotte del socio unico, ove esistenti e ritenute sintomatiche di una sua possibile interferenza nella gestione societaria;
-- ribadisce il netto conflitto logico che sussisterebbe tra le risultanze istruttorie del procedimento amministrativo – come avallate dalle pronunce del Tribunale della Prevenzione e del Tribunale del Riesame – e quelle del procedimento penale, peraltro valutate dalla Prefettura in termini meramente formalistici e senza nessuna attenzione alle concrete condotte contestate e ai dati storici e indiziari addotti a loro riprova;
-- segnala che non sarebbero stati acquisiti ed esaminati il decreto di rinvio a giudizio e gli atti dell’indagine penale, né le difese e i documenti prodotti dal -OMISSIS- (condivisi dal Tribunale del riesame in ordine alla vaghezza e all’inconferenza delle circostanze contestate) e che sarebbero stati trascurati molteplici elementi di segno contrario alla prognosi di infiltrazione (quali la richiesta di misura cautelare del 3 dicembre 2018 e la proposta di archiviazione a favore di -OMISSIS-- e del padre, per l’indagine “-OMISSIS-”; l’interdittiva del 14 luglio 2016, che non aveva rinvenuto sospetti a carico di -OMISSIS--; l’archiviazione citata dall’ordinanza del Riesame, fornita alla Prefettura il 13 aprile 2017, che dimostrava l’inconferenza dei fatti, come poi accertato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-), denotando nella condotta della Prefettura “estrema superficialità d’analisi e di giudizio”;
-- osserva che le Forze dell’ordine e il Gruppo Interforze non hanno addotto alcun dato indiziante di permeabilità o di tentativi di infiltrazione nei confronti dell’amministratore e del direttore tecnico o dell’organo di vigilanza, per condotte, iniziative o relazioni anche parentali, né hanno esaminato le informazioni sulle figure apicali della società richieste ai Comandi dei Carabinieri di Monza e di Lecce (luoghi di residenza dei nuovi soggetti rivestenti incarichi).
- L’appello è fondato, nei sensi di seguito indicati.
9.1. La tesi accolta dal T.A.R. è dichiaratamente tributaria di una pregressa giurisprudenza di questa Sezione - richiamata nella motivazione impugnata - secondo la quale, rispetto ai titoli di reato indicati nell’articolo 84, comma 4, lettera a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il legislatore avrebbe inteso operare una selezione a monte delle condotte che riflettono in sé il pericolo di infiltrazione mafiosa, individuando alcune fattispecie che destano maggiore allarme sociale e intorno alle quali con maggiore regolarità statistica gravita il mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso.
9.2. Non solo, ma attraverso la loro elencazione, il legislatore avrebbe inteso selezionare un catalogo di reati autonomamente idonei, in virtù della valutazione ex ante sopra richiamata, ad integrare una “spia” di per sé sola sufficiente ad imporre, nella logica anticipata e preventiva che permea la materia delle informative antimafia, l’effetto interdittivo nei rapporti con la pubblica Amministrazione.
9.3. Dunque, in virtù dell’acquisita contezza della contestata commissione di taluni dei delitti menzionati nell’articolo 84, comma 4, lettera a) - veicolata in provvedimenti che dispongano almeno una misura cautelare o il rinvio giudizio, e sino all’intervento di una sentenza assolutoria - il Prefetto non dovrebbe fare altro che limitarsi ad “attestare” la sussistenza del rischio infiltrativo siccome desunto dalla mera ricognizione della vicenda penale nei termini e nei limiti in cui è contemplata dalla disposizione più volte richiamata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2018, n. 6707, id., 28 ottobre 2016, n. 4555).
9.4. Nel caso di specie, nel provvedimento impugnato in prime cure vi era espressa menzione di questa “presunzione” legislativa, e per vero l’appellante si duole proprio del fatto che il T.A.R. non si sia pronunciato espressamente sulla censura che aveva svolto in ordine a siffatto “automatismo”, ritenuto illegittimo in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare discrezionalmente tutti gli elementi addotti in istruttoria (esiti del controllo giudiziale, assenza di specifiche controindicazioni etc.) in modo sinergico con il rinvio a giudizio: di qui anche l’ulteriore critica mossa alla decisione di primo grado per non avere preso in considerazione gli elementi ulteriori, emersi dalla documentazione depositata nel corso del giudizio e non inclusi nel provvedimento impugnato o, rectius, di averlo fatto “a senso unico”, ossia valorizzando i soli elementi prodotti dall’Amministrazione (come l’imputazione per il reato ex art. 353 c.p., non menzionata nell’atto prefettizio ma segnalata nella sentenza del T.A.R.) e non anche quelli prodotti dalla ricorrente.
9.5. Va però aggiunto che altra parte della giurisprudenza di questa stessa Sezione – in apparente distonia con quella dianzi richiamata – assume che per la valida emissione di una informazione antimafia, la quale non ha carattere vincolato o automatico nemmeno a fronte di condanne per delitti-spia (e, quindi, a fortiori in caso di semplice rinvio a giudizio), il Prefetto deve necessariamente tenere in conto - ed è questo il tratto, imprescindibile, di doverosità - l’emissione o, comunque, il sopravvenire di un provvedimento giurisdizionale, nel suo valore estrinseco, tipizzato dal legislatore, di fatto sintomatico di infiltrazione mafiosa a fronte di uno dei delitti-spia, previsti dall’articolo 84, comma 4, lettera a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; ma deve nel contempo - ed è questo il tratto, immancabile, di discrezionalità - effettuare anche un autonomo apprezzamento, nel loro contenuto intrinseco, delle risultanze penali, senza istituire un inammissibile automatismo tra l’emissione del provvedimento giurisdizionale e l’emissione dell’informativa ad effetto interdittivo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2021, n. 5043).
9.6. Il contrasto tra i due riportati indirizzi giurisprudenziali si attenua alla lettura dei precedenti specifici, poiché anche le pronunce afferenti al primo filone, oltre ad effettuare una ricognizione ampia del quadro istruttorio nella sua complessiva articolazione, innestano il dato rinveniente dagli esiti del giudizio penale (misura cautelare o rinvio a giudizio) sul corpo della base istruttoria contestualmente esaminata, traendone ulteriori e decisivi elementi di conferma della prognosi di infiltrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2018, n. 6707, id., 28 ottobre 2016, n. 4555).
9.7. In ogni caso, anche ammettendo la sostanza del segnalato contrasto, il Collegio ritiene che i tratti peculiari della vicenda in esame si prestino ad essere adeguatamente apprezzati, nell’ottica di un principio di effettività della tutela giurisdizionale, solo accedendo alla seconda delle due impostazioni richiamate, se non altro per la particolare consecuzione temporale nella quale si sono succeduti i fatti e che vale a depotenziare in maniera significativa il meccanismo presuntivo fondato sul provvedimento di rinvio a giudizio del socio unico della compagine. Detto rinvio, infatti, ancorché intervenuto in epoca (18 febbraio 2021) successiva (sia pure per pochi giorni) all’esito positivo di un controllo giudiziario (15 febbraio 2021), afferisce a fatti di gran lunga antecedenti (2012) che erano già stati oggetto di ripetute valutazioni da parte del giudice della prevenzione e del Tribunale del Riesame: la sua sopravvenienza, dunque, pur segnalando un passaggio processuale significativo, frutto di un vaglio dei fatti più approfondito da parte del giudice penale, non sembra apportare novità sostanziali nella vicenda amministrativa o, comunque, per quanto consta dalle risultanze del procedimento prefettizio, elementi nuovi e diversi non emergono, non dandosene carico di illustrarli né la determina interdittiva, né la pronuncia di primo grado.
9.8. Mancando una disamina in concreto dei fatti contestati e delle relative emergenze indiziarie, non è quindi dato comprendere se il rinvio a giudizio sottenda una sostanziale invarianza ovvero una modificazione delle circostanze sintomatiche già note.
9.9. Nondimeno, torna a dirsi, la peculiarità della vicenda avrebbe dovuto suggerire, anche in ragione della sensibilità della materia e del particolare intreccio nel quale si sono innestati gli sviluppi delle parallele vicende procedimentali e processuali, di rifuggire da automatismi valutativi (oltre tutto neanche espressamente enunciati nelle norme di riferimento) e di attivare un corretto e pieno esercizio della discrezionalità rimessa alla Prefettura.
- Non condivisibili, invece, appaiono ulteriori due assunti posti a fondamento dell’appello, con i quali si assume, nell’ordine:
-- il carattere decisivo dell’errore contenuto nel provvedimento impugnato, nella parte in cui riporta che il rinvio a giudizio del sig. -OMISSIS- riguarderebbe il delitto di cui all’articolo 416-bis c.p., mentre in realtà nel capo di imputazione (per turbata libertà degli incanti) è semplicemente menzionata l’aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p..
L’errore non ha rilevanza decisiva e non esclude che si ricada comunque nella previsione di cui al precitato articolo 84, comma 4, lettera a), d.lgs. n. 159/2011, in quanto detta disposizione richiama, per il tramite dell’articolo 51, comma 3-bis, tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo - e questo è, appunto, il contenuto dell’aggravante di cui all’articolo 416-bis.1 c.p. (peraltro introdotta dall’art. 5 del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, quindi in epoca successiva al d.lgs. n. 159 del 2011);
-- la rilevanza della sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- (insistentemente richiamata dall’appellante), con la quale era stata annullata una precedente interdittiva adottata nei confronti della società nel 2018. In realtà, detta pronuncia si soffermava su un profilo diverso da quello qui in esame, e cioè sulla posizione del sig. -OMISSIS--OMISSIS- (padre di -OMISSIS-), all’epoca amministratore della società, e solo in via molto incidentale accennava al trasferimento delle quote sociali al figlio -OMISSIS-. Dunque, stante la diversità delle posizioni esaminate, il precedente non costituisce elemento utile ad illuminare il quadro indiziario imbastito sul nuovo assetto societario facente capo a -OMISSIS-.
- Quanto invece agli esiti della misura preventiva penale, il cui svolgimento si è in plurimi passaggi sovrapposto all’iter del procedimento amministrativo, è certamente vero che anche per la giurisprudenza di questa Sezione la conclusione favorevole del controllo giudiziario di cui all’articolo 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 non è di per sé ostativa a che il Prefetto, in sede di aggiornamento dell’informativa, possa confermare l’informativa antimafia disposta antecedentemente alla sottoposizione al controllo, poiché non può sostenersi che la pronuncia del giudice della prevenzione penale valga come accertamento vincolante o condizionante la prognosi sul rischio di infiltrazione dell’impresa da parte della criminalità organizzata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2023, n. 4587).
11.1. Tuttavia, è anche vero che nel caso di specie – come parte appellante non manca di evidenziare – il giudice della prevenzione aveva già preso in considerazione le condotte criminali poste in essere dal sig. -OMISSIS-, poi sfociate nel rinvio a giudizio del 2021, ritenendo che sotto tale profilo il pericolo di condizionamento mafioso potesse essere scongiurato attraverso la sua immediata rimozione dalle cariche sociali e l’attribuzione delle stesse ad altri soggetti (di qui, anche, l’esito favorevole del controllo giudiziario).
11.2. Ebbene, sia l’Amministrazione che il primo giudice hanno ridimensionato questi elementi valutativi, assumendo che in ogni caso non potrebbe escludersi l’influenza determinante che il -OMISSIS- può esercitare sulla gestione societaria, in qualità di titolare della totalità delle quote sociali, ma senza coordinare – sul piano motivazionale – questa affermazione con le risultanze della misura di prevenzione e con la complessiva mole di valutazioni e di circostanze di cui essa ha arricchito il compendio istruttorio.
- In definitiva, il Collegio ritiene che il puro e semplice richiamo al rinvio a giudizio, quale fatto sopravvenuto alla fine del controllo giudiziario, non rappresenti, nel peculiare contesto sin qui descritto, argomento motivazionale sufficiente a fondare una prognosi di pericolo di condizionamento criminale sulla gestione della società.
Peraltro, anche laddove da tale rinvio a giudizio si fosse desunta la perdurante contiguità del sig. -OMISSIS- con ambienti camorristici, la valutazione compiuta da ultimo dal giudice della prevenzione, pur senza vincolare le successive determinazioni prefettizie, avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a svolgere una istruttoria più completa, indicando circostanze ed elementi dai quali potersi desumere una effettiva e attuale capacità del -OMISSIS- di incidere sulla gestione societaria, nonostante la sua estromissione dalle cariche sociali.
Il vizio dell’atto gravato in primo grado consiste, dunque, nel fatto di essersi arrestato ad una ricognizione di dati formali, di per sé neppure decisivi, e di non avere accompagnato ad essi una valutazione discrezionale e di merito delle circostanze storiche, sia pure nei limiti e con le avvertenze che contraddistinguono gli ambiti valutativi del giudice amministrativo, del giudice penale e della prevenzione.
- L’accoglimento dell’appello, per le ragioni sin qui rappresentate, determina quindi la riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento del diniego gravato, fatte salve le ulteriori determinazioni che l’Amministrazione, all’esito del rinnovato esercizio del suo potere discrezionale, vorrà assumere in ordine all’istanza della ricorrente di iscrizione nella white list.
- L’alterno esito dei due gradi di giudizio giustifica la compensazione delle relative spese, anche in considerazione della natura e della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il diniego gravato con esso gravato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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