Rotazione obbligatoria negli appalti sotto soglia
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5854 del 13.12.2017
Massima
Il cd. “principio di rotazione” di cui all’art. 36, comma primo d.lgs. 50/2016 ha carattere obbligatorio per le gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. “sotto soglia”, e di per sé giustifica il mancato invito dell’operatore economico che, nell’anno precedente, era risultato affidatario dello stesso servizio oggetto della gara. Ove la Stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito del precedente appaltatore, essa deve puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.