Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1845 del 23.03.2018
Massima
Per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, la quale deve essere espressamente prevista dalla legge di gara.
La nozione di “volume tecnico”, non computabile nella volumetria, corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima. In sostanza, si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, come possono essere – e sempre in difetto dell’alternativa – quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo.
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II, n. 354 del 26.03.2018
Massima
Il principio di “rotazione” degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate svolte in base all’art. 36 del d.lgs 50/2016 trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non sia elevato.
La prima sentenza del Consiglio di Stato sull’art.95 co. 10 d.lgs. 50/2016 ritiene che la norma ha colmato le incertezze del passato e, quindi, che in base alla stessa l’omessa indicazione degli oneri della sicurezza comporta l’esclusione dalla gara.
La decisione a prima vista sembra abbandonare del tutto l' indirizzo della A.P. 19/2016 che gia' aveva negato una portata escludente dell' identica previsione dell'art. 87 co 4 d.lgs 163/2006, quanto meno ove il bando non richiedesse la specificazione di detti oneri.
Tuttavia, la sentenza in rassegna ha puntualizzato che nella fattispecie il concorrente non poteva neppure fare affidamento sulla lettera d'invito che aveva fomulato espressamente l’obbligo di indicare in modo puntuale i richiamati oneri.
Sotto tale ultimo aspetto, di affidamento, certezza e chiarezza della lex specialis, la questione sembra, quindi, destinata a restare aperta.
Dello stesso giorno, infatti, la sentenza TAR Puglia Bari, II, n. 165/2018 , che ha applicato l’insegnamento dell’A.P. n. 19/2016 all’art. 95 co.10 D.Lgs 50/2016 in ipotesi di bando silente.
Massima
Nuovo Codice degli appalti – Indicazione degli oneri aziendali della sicurezza.
Per le gare indette all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo Codice (come quella che qui viene in rilievo) non vi sono più i presupposti per ricorrere al soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione degli oneri di cui all’articolo 95, comma 10. Nel caso in cui il bando richieda espressamente l'indicazione di detti oneri i concorenti che non vi abbiamo porvveduto non possono neppure vantare un affidamento incolpevole.
In materia elettorale il cittadino elettore non è controinteressato in senso tecnico (nel senso che non difende un suo personale interesse al mantenimento del risultato elettorale) ma così come avrebbe potuto proporre ricorso (ove avesse voluto contestare la “genuinità” di tale risultato) così gli deve essere riconosciuta, quale proiezione della sua legittimazione al ricorso, la legittimazione a intervenire nel giudizio promosso da altri (a difesa di un risultato elettorale ritenuto conforme alla volontà del corpo elettorale) ed eventualmente (anche) a proporre ricorso incidentale ove intenda denunciare illegittimità ulteriori e diverse (da quelle denunciate in via principale) che abbiano l’effetto di mantenere fermo il risultato elettorale.