T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I, n. 327 del 23.05.2017
Massima
Sulla legittimità di un’offerta recante l’indicazione pari a zero degli oneri per la sicurezza
L’indicazione degli oneri per la sicurezza in misura pari a zero non implica omissione (con conseguente violazione della clausola della lettera di invito) ma pone solo ed eventualmente un problema di verifica della congruità dell’offerta, tanto più che nella fattispecie si tratta di un modesto affidamento relativo a un servizio sostitutivo di mensa, per cui la problematica relativa agli oneri per la sicurezza appare relativamente residuale.
Sentenza
FATTO
La ricorrente è stata invitata con nota del 18 novembre 2016 – unitamente ad altri 4 operatori del settore - a una gara indetta dalla prefettura di Frosinone al fine di affidare il servizio sostitutivo di mensa per il personale della sottosezione della polizia stradale di Cassino.
Per quanto qui interessa la lettera invito indicava in euro 78.480, oltre IVA, l’importo presunto a basa di gara, indicava come prezzo a base d’asta la cifra di euro 12 oltre IVA (costo del singolo pasto) e prevedeva che i concorrenti indicassero nella propria offerta economica l’importo offerto per singolo pasto con indicazione degli “oneri per la sicurezza a pena di esclusione dalla procedura”.
Alla gara partecipavano la ricorrente e la controinteressata e il servizio era affidato a quest’ultima avendo essa offerto il prezzo di euro 11 a pasto (mentre la ricorrente aveva offerto un prezzo di euro 12).
Con il ricorso all’esame la ricorrente chiede l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in data 29 dicembre 2016 in quanto l’aggiudicataria ha indicato nella propria offerta gli oneri della sicurezza in misura pari a zero.
La tesi della ricorrente è che una indicazione degli oneri per la sicurezza pari a zero si tradurrebbe in un’offerta priva di un elemento sostanziale per la sua valutazione, con conseguente obbligo di esclusione non essendo possibile il ricorso al dovere di soccorso; sono al riguardo richiamate disposizioni sia dell’abrogato d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 sia del vigente d.lg. 18 aprile 2016, n. 50 (in particolare l’articolo 95, comma 10, che ha positivizzato l’obbligo del concorrente di indicare nella offerta economica “i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”).
Il ministero dell’interno resiste con memoria di stile. L’aggiudicataria non si è costituita in giudizio.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va anzitutto premesso che alla gara in questione non è applicabile la disciplina del d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 dato che essa è stata abrogata e la gara è stata indetta nel vigore del d.lg. 18 aprile 2016, n. 50; non è tuttavia applicabile neppure l’articolo 95, comma 10, di quest’ultimo, dato che si tratta di una gara di importo inferiore a quelli previsti dall’articolo 35.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’indicazione degli oneri per la sicurezza in misura pari a zero (va incidentalmente rilevato che anche la stessa ricorrente ammette di aver indicato il medesimo ammontare, tant’è che non chiede l’aggiudicazione della gara e il subentro e afferma di agire a tutela di un suo interesse alla integrale rinnovazione di essa) non implica omissione (con conseguente violazione della clausola della lettera di invito) ma pone solo ed eventualmente un problema di verifica della congruità dell’offerta (Cons. Stato, sez. V, 19 gennaio 2017, n. 223), tanto più che nella fattispecie si tratta di un modesto affidamento relativo a un servizio sostitutivo di mensa (in definitiva il vincitore della gara somministra presso il proprio esercizio di ristorazione i pasti agli aventi diritto con onere a carico dell’amministrazione degli interni) per cui la problematica relativa agli oneri per la sicurezza appare relativamente residuale (nel senso che l’indicazione degli oneri di sicurezza in misura pari a zero non appare incongrua, come del resto dimostra la circostanza che anche la stessa ricorrente nella propria offerta li ha indicati nella medesima misura e quindi non è irragionevole presumere che l’incidenza sui costi della sicurezza già sostenuti dell’affidamento in contestazione sia irrilevante).
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