T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II Q, n. 12096 del 06.12.2017
Massima
La domanda di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001 rende temporaneamente l'ordinanza di demolizione priva di efficacia fino allo spirare del termine legale di definizione dell'istanza, con l'eventuale rigetto, espresso o tacito, della suddetta domanda.
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5854 del 13.12.2017
Massima
Il cd. “principio di rotazione” di cui all’art. 36, comma primo d.lgs. 50/2016 ha carattere obbligatorio per le gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. “sotto soglia”, e di per sé giustifica il mancato invito dell’operatore economico che, nell’anno precedente, era risultato affidatario dello stesso servizio oggetto della gara. Ove la Stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito del precedente appaltatore, essa deve puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5772 del 07.12.2017
Massima
La distinzione tra riunioni temporanee di imprese orizzontali e riunioni temporanee di imprese verticali si basa sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea generale la r.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, mentre la r.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nella r.t.i. di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili; ne consegue che è possibile dar vita a raggruppamenti di tipo verticale (o, più correttamente, di ammetterli ad una gara) solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”.
Nè il diritto di autore né la proprietà intellettuale precludono la semplice riproduzione, ma precludono, invece, al massimo, soltanto la riproduzione che consenta uno sfruttamento economico e, non essendo l'accesso lesivo di tale diritto all'uso economico esclusivo dell'opera, l'ostensione deve essere consentita nelle forme richieste da parte dell'interessato, ossia della visione e dell'estrazione di copia
TAR Campania, Napoli, Sez. 8°, sentenza del 28.11.2017 n. 5600
Massima
Quando l'operatore privato si assume i rischi della gestione del servizio, rifacendosi sostanzialmente sull'utente mediante la riscossione di un qualsiasi tipo di canone, tariffa o diritto, allora si ha concessione, ragione per cui può affermarsi che è la modalità della remunerazione il tratto distintivo della concessione dall'appalto di servizi. Pertanto, si avrà concessione quando l'operatore si assuma in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza, mentre si avrà appalto quando l'onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull'amministrazione